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I diritti (non) sono un lusso!

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Punto 1) Analisi della situazione:

  • La legge quadro nazionale sul diritto allo studio universitario: i contenuti della legge 390/1991

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, il diritto allo studio è diventato materia regionale , questo sappiamo bene che ha determinato un quadro di disomogeneità normativa tra le varie regioni. La legge quadro di riferimento per il Dsu è la legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”.

Con questa legge si sono definiti con precisione i vari aspetti del diritto allo studio universitario (interventi monetari, servizi, edilizia residenziale studentesca) , la messa a disposizione di risorse economiche (istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio e il Fondo Integrativo per borse di studio e prestiti d‟onore.

L a legge 390/1991 è segue due linee guida fondamentali: da un lato l’attribuzione di funzioni piuttosto penetranti agli organi centrali dello Stato, dall’altro il trasferimento di alcune competenze dalle Regioni alle Università. È evidente, infatti, che il legislatore, nel tentativo di porre freno alla eterogeneità di risposte locali ha costruito una legge in cui i poteri dello Stato sono ampi e rilevanti sia sul piano dei contenuti che dell’organizzazione.

  • Il Fondo statale integrativo

Il Fondo statale integrativo183 è stato istituito dalla legge 390/1991 per finanziare la concessione dei prestiti d’onore, ad integrazione delle disponibilità finanziarie delle Regioni; tuttavia, a cinque anni di distanza dalla legge istitutiva è intervenuta una legge successiva, la legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art.1, comma 89, che consente la destinazione del Fondo nazionale originariamente previsto per la concessione di prestiti d‟onore anche all’erogazione di borse di studio, allo scopo di sostenere la spesa delle Regioni.

I criteri di ripartizione del Fondo sono contenuti nell’art. 16 del d.p.c.m. del 9 aprile 2001 ed è ripartito in base ai seguenti criteri:

- Il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni per l’anno accademico in corso:

- Il 35% in proporzione al numero degli idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico in corso pubblicate entro il 31 dicembre precedente (pesando gli studenti fuorisede con un parametro pari a 2)

- Il 15% in proporzione al numero di posti alloggio effettivamente disponibili al 31 ottobre dell’anno precedente.

Il principio ispiratore del meccanismo di riparto consiste nel finanziare maggiormente le Regioni che investono di più per il diritto allo studio in termini di spesa, di numero di posti alloggio offerti e che presentano un più elevato numero di studenti idonei.

Le Regioni possono ricorrere alle risorse statali solo dopo aver esaurito le proprie e quelle derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio.

  • Come viene finanziato il diritto allo studio universitario?

Il fondo per il diritto allo studio è erogato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) alle Regioni, le quali provvedono ad integrare lo stesso con fondi regionali e con i proventi delle tasse regionali per il diritto allo studio universitario.

Una parte dei fondi per il diritto allo studio vengono quindi stanziati dallo Stato, tramite il finanziamento al fondo nazionale per il diritto allo studio; un’altra parte del finanziamento è invece affidata alla Regioni.

A loro volta i fondi regionali vengono in parte individuati nei bilanci regionali (cioè ogni Regione decide ogni anno quanto investire nel Dsu) , in parte derivano dall’ammontare delle tasse regionali che tutti gli studenti versano al momento dell’iscrizione all’anno accademico.

Esempio: Confronto tra il Lazio e il Piemonte:

Nel 2009 in Piemonte sono stati investiti nel Diritto allo Studio Universitario circa 100 milioni di euro, di cui 37,9 provenivano dal fondo nazionale, 34, 2 milioni dalle tasse regionali e 27,9 milioni dalla Regione (notare come l’ammontare delle tasse regionali fosse già superiore alla cifra investita dalla Regione).A livello regionale: nel 2011 nel Lazio sono stati spesi per il Dsu 99, 8 milioni di euro, di cui 44,9 provenivano dal fondo nazionale, 34,9 milioni dalle tasse regionali (nel Lazio la tasse regionale è di 118 euro per studente) e solo 20 milioni dalla Regione. L’ammontare delle tasse regionali ha coperto quindi il 35% dell’investimento totale.

Proprio perché il finanziamento al diritto allo studio deriva in parte da un fondo nazionale e in parte da un fondo regionale, esistono forti differenze fra una regione e un’altra (in particolare fra quelle del Nord e quelle del Sud) sulla situazione del Dsu.

  • Fondo nazionale per il Diritto allo Studio Universitario

Dopo le proteste dell'Onda nell'autunno 2008, il Governo aveva scelto la strada del “contentino mediatico” intervenendo con il DL 180/08, 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del

sistema universitario e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 che alll'art. 3, comma 2 dispone per l'anno 2009 l'incremento del fondo per un importo complessivo di € 137.727,00

Nel 2009 complessivamente il Miur ha stanziato per il Dsu 246,5 milioni di euro, nel 2010 solo 97 milioni.

Per il 2011 lo stanziamento inizialmente previsto era di 25.773 milioni (con un taglio dell’89,54% rispetto a quello del 2009), ma successivamente sono stati reintegrati nuovi fondi, per un totale di 101 milioni stanziati per l’anno 2011/2012.

Nel 2012 (ovvero per le borse di studio di quest’anno) il fondo stanziato dal Miur è di circa 26 milioni. Per l’anno 2013 la situazione è ancora peggiore: il finanziamento previsto è di soli 12,9 milioni, ovvero il 95% in meno rispetto al 2009.

Segnaliamo che nell’ultimo Consiglio dei Ministri sono stati stanziati ulteriori 150 milioni sul fondo nazionale per il Diritto allo Studio per la nuova legge di stabilità. E’ dunque probabile che, come si è verificato lo scorso anno, ci sia un reintegro dei fondi, che permetterebbe (se la cifra rimanesse invariata) di mantenere una prestazione simile a quella dello scorso anno per quanto riguarda l’ammontare e la copertura delle borse di studio.

L’ultima parola sullo stanziamento di questi ulteriori 150 milioni di euro spetta al Parlamento. Nel caso in cui tale reintegro non venisse approvato, quest’anno si perderebbero circa 70.000 borse di studio, senza contare che, in seguito al taglio dei finanziamenti alle Regioni (ultima manovra finanziaria), è probabile che molte Regioni investiranno cifre inferiori a quelle degli anni precedenti sul dsu.

Se lo stanziamento ministeriale dovesse poi rimanere invariato anche nel 2013, ci troveremmo di fronte al fatto che un solo studente su dieci che nel 2009 ricevevano la borsa di studio riuscirebbe a ottenerla ancora (il taglio è appunto superiore al 90%).

Rimangono invece confermati i tagli al fondo per gli interventi per alloggi e residenze universitarie, che dai 109 milioni del 2009 passa a 18,66 milioni nel 2011.

  • Cosa possiamo quindi prevedere?

A meno che non si verifichi sia per quest’anno che per il successivo una radicale inversione di tendenza nel finanziamento al fondo per il diritto allo studio universitario, stiamo andando incontro a un vero e proprio smantellamento del sistema di diritto allo studio. Le borse di studio a disposizione saranno sempre meno (specie nelle Regioni del Sud) e coloro che vorranno accedere ai livelli più alti della formazione saranno necessariamente costretti a ricorrere ai due strumenti introdotti dal governo per riformare il Dsu: fondo per il merito e prestito d’onore.

Già quest’anno si sono verificati e si stanno verificando una serie di problemi non indifferenti in varie regioni d’Italia.

In Veneto circa 4000 studenti attendono ancora le borse di studio dell’anno passato, che probabilmente non riceveranno più. A Padova su 5405 aventi diritto, solo 3149 l’hanno ricevuta (circa il 58%). 2256 studenti, pur risultando vincitori della borsa, sono rimasti esclusi dal pagamento.

La Regione Puglia quest’anno riuscirà a coprire il pagamento delle borse di studio soltanto al 30% degli aventi diritto.

In Piemonte mancano per quest’anno più di 8 milioni nel bilancio dell’Edisu, ovvero circa 7000 borse di studio che non possono essere coperte ( su un totale di 12300, quindi circa il 50%).

E’ facilmente prevedibile che le Regioni, per far fronte ai tagli di questi anni, saranno costrette ad aumentare l’importo della tassa regionale (cosa che ad oggi nel Lazio non è avvenuta, ma in altre regioni si). L’importo complessivo delle tasse regionali tenderà a diventare la principale fonte di finanziamento per il Dsu (e già abbiamo visto che ad oggi è comunque superiore all’importo stanziato dalle Regioni).

  • Confronto internazionale

In Italia gli studenti che hanno diritto alle borse di studio sono circa 184.043, ovvero l’8,4 degli studenti sul totale degli iscritti all’università. La media europea è superiore al 25%.

Basti pensare che se nel 2010 l’Italia investiva sul diritto allo studio 97 milioni di euro, nello stesso anno in Francia e in Germania venivano stanziati circa 2 miliardi.

In Italia il Ministero dell’Università e della Ricerca, lo stesso Ministero che ha effettuato un taglio così consistente sul fondo per il Dsu, stanzia per il finanziamento alle scuole e all’università private 254 milioni di euro, una cifra che, confrontata con i 12 milioni previsti per il 2013, non può che far riflettere. A questo, aggiungiamo che quest’anno il Miur ha investito 30 milioni nel fondo per il merito, che però per quest’anno non è stato ancora attivato (di fatto quindi quei 30 milioni non saranno utilizzati). In un momento di crisi, dove e cosa è giusto tagliare?

I LEP - Livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU

I LEP sono i livelli essenziali che Regioni Provincia e Comune devono garantire successivamente alla riforma del Titolo V° della Costituzione. I Lep sono definiti dallo Stato e realizzati dalle regioni uno dei motivi per cui i L.E.P. tardano a trovare una puntuale definizione è di natura economica, in quanto dipendono dalle risorse finanziare necessarie per attuarli e garantirli.

Per questi motivi il prestito d’onore si configura come extra-LEP ovvero non come un livello essenziale della prestazione, ma un intervento sotto la potestà legislativa esclusiva delle regioni che possono o non possono istituirlo e se lo istituiscono lo fanno con oneri a loro completo carico.

Bozza di decreto : “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”

Facciamo qualche considerazione sulla nuova bozza di decreto in attuazione della Riforma Gelmini con particolare riferimento ai livelli minimi delle prestazioni

Art. 8

Requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP

Al comma 1 Rispetto ai requisiti che riguardano la mobilità internazionale, è importante sottolineare come nello schema di decreto approvato il contributo di mobilità internazionale è stato sostituito dal generico servizi per la mobilità internazionale che non vuol dire nulla. Gli studenti che vanno in Erasmus hanno bisogno non solo di servizi ma di aiuto economico, in specie chi si trova in condizioni economiche disagiate.

Comma 2

“I requisiti di merito per l’accesso ai LEP sono altresì definiti al fine di garantire il completamento dei corsi di studio entro la durata normale, prevista ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della classe del corso di studi”.

Le classi di laurea sono 145 e con i dati di cui si dispone attualmente è impossibile calcolare la mediana dei crediti acquisiti dagli studenti per classe di laurea a livello nazionale, ma solo

eventualmente a livello locale (di ateneo). Probabilmente se si facesse la mediana di una classe di laurea in atenei diversi, si otterrebbero valori differenti.

Comma 3

“Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, […] anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l’università o l’istituzione di alta formazione artistica e musicale.”

Il testo introduce il concetto per cui il valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) debba assumere valori diversi nelle diverse parti del paese. Siamo convinti che il valore ISEE che stabilisce il livello di disagio economico (o povertà) deve essere uguale per tutti mentre ciò che va modulato è l’importo della borsa in relazione al costo di vita della sede di studio.

Facciamo un esempio:

Uno studente palermitano, se studia a Palermo avrà la borsa con un ISEE di 14.000 euro, ipotizzo, e se studia a Milano con un ISEE di 20.000 euro; un milanese che invece intenda studiare, per es. a Roma, magari gli si chiederà un ISEE di 16.000 euro. E’ chiaro che ci sarebbe un forte disincentivo per chi risiede al Nord a studiare al centro-sud perché sicuramente sarebbe tagliato fuori dall’accesso alla borsa in tal caso.